MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Il Testo Completo è riportato sul sito dell'Ente Parco
Divieti generali (art.3)
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano le seguenti attività (6):
a)
la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna
selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di
studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si
applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c), del
comma 1, del successivo articolo 4;
b) la raccolta ed il
danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito
per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta
di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle
vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
d)
il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e
di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
g)
il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
h) il
sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto
espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
i)
il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le
attività agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole
di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla
sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle
accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purchè realizzate
secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni
temporanee a protezione delle attività zootecniche.