MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

Il Testo Completo è riportato sul sito dell'Ente Parco

Divieti generali (art.3)

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano le seguenti attività  (6):

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c), del comma 1, del successivo articolo 4;
b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità  secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività  agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività  agro-silvo-pastorali, purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività  zootecniche.